

205. Dal trattato di Maastricht.

Da: Speciale Maastricht, in Vita italiana, n. 1-2, 1992.

Il 7 febbraio 1992, a Maastricht, in Olanda, i rappresentanti dei
dodici paesi membri della comunit europea sottoscrissero il
trattato per l'unione europea. Quest'ultima avrebbe dovuto
fondarsi su tre pilastri fondamentali:  unione economica e
monetaria, da attuarsi entro il 1999 con la creazione di una
moneta unica e di una banca centrale europea; politica estera e di
difesa comune; politica di cooperazione in materia di giustizia e
di affari interni. Veniva cos compiuto un importante passo verso
una pi concreta integrazione europea, anche se negli anni
successivi si dar un risalto nettamente prevalente all'aspetto
economico-monetario, che susciter non poche polemiche in tutti i
paesi membri. Riportiamo qui alcuni articoli relativi alla
cittadinanza dell'Unione (art. 8), alla politica economica e
monetaria (art. 109 J), alla politica estera e di sicurezza (art.
J 1, paragrafi 2, 3, 4), alla giustizia ed agli affari interni
(art. K 1).


Art. 8.
1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai
doveri previsti dal presente Trattato.

Art. 109 J.
3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e
del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2 [si tratta
di valutazioni relative alla situazione economica degli stati
membri, al fine di deliberarne l'ingresso nell'unione monetaria],
il Consiglio, riunito nella composizione di capi di Stato o di
governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre
il 31 dicembre 1996:
- decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al
paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le
condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;
- decide se sia opportuno che la Comunit passi alla terza fase
dell'Unione e, in caso affermativo:
- stabilisce la data di inizio della terza fase.
4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase
non sar stata fissata, la terza fase inizier il 1 gennaio 1999.
Anteriormente al 1 luglio 1998, il Consiglio, riunito nella
composizione dei capi di Stato o di governo, dopo la ripetizione
della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, a eccezione del secondo
trattino del paragrafo 2, prese in considerazione le relazioni di
cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando
a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del
Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri
soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta
unica.

Art. J 1.
1. L'Unione e i suoi Stati membri stabiliscono ed attuano una
politica estera e di sicurezza comune disciplinata dalle
disposizioni del presente Titolo ed estesa a tutti i settori della
politica estera e di sicurezza.
2. Gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono
i seguenti:
- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e
dell'indipendenza dell'Unione;
- rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri
in tutte le sue forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza
internazionale, conformemente ai principi della Carta delle
Nazioni Unite, nonch ai principi dell'Atto finale di Helsinki e
agli obiettivi della Carta di Parigi;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di
diritto, nonch rispetto dei diritti dell'uomo e delle libert
fondamentali.
3. L'Unione persegue tali obiettivi:
- instaurando una cooperazione sistematica tra gli Stati membri per
la condotta della loro politica, conformemente alle disposizioni
dell'articolo J 2;
- realizzando gradualmente in conformit delle disposizioni
dell'articolo J 3, azioni comuni nei settori in cui gli Stati
membri abbiano in comune interessi rilevanti.
4. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la
politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di
lealt e di solidariet reciproca. Essi si astengono da qualsiasi
azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla
sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni
internazionali. Il Consiglio provvede affinch detti principi
siano rispettati.

Art. K 1.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in
particolare della libera circolazione delle persone, fatte salve
le competenze della Comunit europea, gli Stati membri considerano
questioni di interesse comune i settori seguenti:
1) la politica di asilo;
2) le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento
dei relativi controlli;
3) la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei
confronti dei cittadini dei paesi terzi:
a) le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei paesi
terzi nel territorio degli Stati membri;
b) le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel
territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento delle
famiglie e l'accesso all'occupazione;
c) la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro
irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati
membri;
4) la lotta contro la tossicodipendenza, nella misura di cui
questo settore non sia gi stato contemplato dai punti 7), 8) e
9);
5) la lotta contro la frode su scala internazionale, nella misura
in cui questo settore non sia gi stato contemplato dai punti 7),
8) e 9);
6) la cooperazione giudiziaria in materia civile;
7) la cooperazione giudiziaria in materia penale;
8) la cooperazione doganale;
9) la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della
lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga e altre
forme gravi di criminalit internazionale, compresi, se
necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in
connessione con l'organizzazione a livello dell'Unione di un
sistema di scambio di informazioni in seno a un Ufficio europeo di
polizia (Europol).
